Pubblicazione Decreto relativo alla perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2024

Alla luce di quanto disposto dal Decreto interministeriale, l’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi) per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinato, in via previsionale, nella misura pari a +5,4% dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. 
Diversamente, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1% dal 1° gennaio 2023. 

Il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, è anticipato al 1° dicembre 2023, rispetto al 1° gennaio 2024. Il conguaglio del + 0,8% riguarda 21 milioni di prestazioni e viene calcolato su tutte le mensilità del 2023 ed applicato anche sulla tredicesima mensilità.  

Di seguito, forniamo una stima indicativa di quelli che dovrebbero essere gli importi perequati al 1° gennaio 2024, al valore previsionale del 5,4% riferiti a:

  • Trattamento Minimo INPS, pari ad 598,61 euro (corrispondenti ad un importo annuo di 7.781,93 euro);
  • Pensione Sociale INPS, pari ad 439,55 euro (corrispondenti ad un importo annuo di 5.714,15 euro);
  • Assegno Sociale INPS, pari ad 533,36 euro (corrispondenti ad un importo annuo di 6.933,68 euro).

Le percentuali di variazione, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Salvo eventuali modifiche che potrebbero intervenire in sede di approvazione della Manovra, a partire dal 2024 l’indice di rivalutazione delle pensioni (+ 5,4%) sarà applicato all’intero reddito pensionistico (c.d. cumulo perequativo), secondo percentuali, via decrescenti, all’aumentare dell’importo della pensione:

  • 100% (= 5,4%) per le pensioni fino a 4 volte il TM INPS, ossia da 0 e fino a € 2.271,76;
  • 85% (= 4,59) per le pensioni superiori a 4 volte il minimo e fino a 5 volte il TM INPS, ossia da € 2.271,77 e fino a € 2.839,70;
  • 53% (= 2,862) per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e fino a 6 volte il TM INPS, ossia da € 2.839,71 e fino a € 3.407,64;
  • 47% (= 2,538) per le pensioni superiori a 6 volte il minimo e fino a 8 volte il TM INPS, ossia da € 3.407,65 e fino a € 4.543,52;
  • 37% (= 1,998) per le pensioni superiori a 8 volte il minimo e fino a 10 volte il TM INPS, ossia da € 3.407,65 e fino a € 5.679,40;
  • 22% (= 1,88) per le pensioni oltre le 10 volte il TM INPS, ossia dai 5.579, 41 euro in su.

È confermata anche la clausola di salvaguardia per limitare la penalizzazione nel passaggio da una fascia all’altra a quegli importi di pensione prossimi alla fascia reddituale superiore.
In attesa dell’approvazione della legge di Bilancio per l’anno 2024 e della pubblicazione della circolare INPS sui rinnovi delle pensioni per il prossimo anno,in allegato, la tabella di rivalutazione dei trattamenti previdenziali superiori al TM INPS e quella relativa alla clausola di salvaguardia.

NOTE UTILI

COS’È LA PEREQUAZIONE?

La “perequazione delle pensioni” è il meccanismo che consente di rivalutare gli importi dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, sulla base dell’inflazione, per adeguarle al costo della vita rilevato dall’ISTAT.

Non si tratta di una concessione ma di un diritto dei pensionati, riconosciuto come tale anche dalla Costituzione, perché è finalizzato a garantire nel tempo il principio di adeguatezza degli assegni pensionistici ed assicurare loro mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38).

È, dunque, un istituto fondamentale per il conseguimento dell’effettività della tutela pensionistica e per evitare una diminuzione del valore delle pensioni rispetto al momento della liquidazione originaria, tenuto conto della variazione dei prezzi dovuta all’inflazione.

Nel corso degli anni, sono stati adottati criteri differenti per operare la perequazione delle pensioni, per ragioni di contenimento della spesa pubblica.

A QUALI TRATTAMENTI SI APPLICA?

Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ovvero dal FPLD, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive.

È riconosciuta sia alle pensioni dirette che a quelle ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta).

La perequazione è applicata anche alle prestazioni assistenziali, costituite dalle pensioni sociali e dagli assegni sociali, nonché alle prestazioni e agli assegni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi e sordomuti.

QUAL È IL PARAMETRO UTILIZZATO PER LA RIVALUTAZIONE?

Il calcolo della perequazione delle pensioni avviene “annualmente”, in base all’adeguamento del costo della vita, dal 1° gennaio di ogni anno.

Il riferimento è l’indice dei prezzi al consumo dell’ISTAT: in particolare, si tiene conto della variazione dell’indice FOI, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

Nel mese di novembre di ciascun anno, il ministero dell’Economia emana un decreto che fissa sia l’indice definitivo per l’anno in corso sia l’indice provvisorio per l’anno successivo.

COME VIENE ATTRIBUITA DALL’INPS IN FASE DI RINNOVO DELLE PENSIONI

Essa viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, vale a dire, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti diversi presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni gestito dall’INPS.

Durante le operazioni di rinnovoin caso di variazione tra l’indice provvisorio e definitivo, l’INPS provvede a calcolare i conguagli di perequazione, che possono essere a credito o a debito.

Ricordiamo che, negli ultimi due anni, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, i governi, in via eccezionale, hanno disposto di anticipare, rispetto al mese di gennaio,  le operazioni di conguaglio di perequazione.

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